PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. I coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, titolari di pensione, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino alla concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

Art. 2.
(Assegno integrativo).

      1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 della presente legge è reversibile e aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo articolo, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

Art. 3.
(Decorrenza).

      1. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa domanda e permane quale diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.